Art. 2.
(Scuola telematica in favore dei cittadini italiani residenti all'estero).

      1. Tutti i cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1 hanno diritto all'istruzione e al conseguimento dei relativi titoli di studio.
      2. Al fine di cui al comma 1 è istituita la Scuola telematica in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, di seguito denominata «Scuola telematica», con sede in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione.